Decreto legislativo 467/2001
Art. 21 — Modalita' di pagamento alternative alla fatturazione
Art. 21. Modalita' di pagamento alternative alla fatturazione 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole: "consentono che" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinche'". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e' inserito il seguente: "1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresi' ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge.". Nota all'art. 21: - Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giorna-listica", come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 5 (Modalita' di pagamento e fatturazione dettagliata). - 1. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinche' i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalita' alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate. 1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresi' ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge. 2. Nella documentazione relativa alle chiamate effettuate inviate agli abbonati non vengono evidenziati i servizi e le chiamate di cui al comma 1. 3. Gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura, relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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