Decreto legislativo 467/2001
Art. 23 — Chiamate di emergenza
Art. 23. Chiamate di emergenza 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e' cosi' modificato: "a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Chiamate di disturbo e di emergenza)"; b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.". Nota all'art. 23: - Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giorna-listica", come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 7 (Chiamate di disturbo e di emergenza). - 1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni. 2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore. 2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annul-lamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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