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Decreto legislativo 215/2001

Art. 15 — Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/15parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 15. Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma 1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14. 2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'articolo 5. e' consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali. 3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma e' corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio. 4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in sevizio permanente.

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