Decreto legislativo 215/2001
Art. 16 — Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art
Art. 16. Volontari di truppa in ferma annuale di cui all'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 1. Fino al 31 dicembre 2006. l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis,"del decreto-legge 21 aprile 1999. n. 110. convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Si applica il comma 4-ter del citato articolo 2 del decreto legge n. 110 del 1999, con riferimento agli organici e contingenti definiti all'articolo 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti di cui al presente comma possono effettuarsi nei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalla vigente normativa. 2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale puo' essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale. nonche' per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata. 3. I volontari in ferma annuale, congedati senza demerito, possono concorrere per l'assunzione di una nuova ferma annuale, previa rinuncia ai grado conseguito. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2002, ai volontari in ferma annuale si, applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 14, comma 4. Nota all'art. 16: - Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante "Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi", come modificato dalla legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1999, n. 144; si riporta il testo dell'art. 2, commi 4-bis e 4-ter: "4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni: a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unita' dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva; b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue: 1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilita' di cui alla lettera a) e dai rischi connessi con l'attivita' addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento; 2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, d'ufficio o d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita di volontario in ferma annuale non e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva; 3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, puo', a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potra' avvenire, pertanto, senza soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comportera' il collocamento in congedo dell'interessato. 4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. E' altresi' possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 16.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 215/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.