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Decreto legislativo 215/2001

Art. 14 — Licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/14parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 14. Licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma 1. Per il personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni. La licenza straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria dal predetto articolo 13, comma 1. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995. Per il personale di cui al comma 1, la licenza breve e' soppressa. 3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno di servizio che. intenda conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o Partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, oltre ai normali periodi di licenza straordinaria per esami. e' concesso, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze di servizio un periodo annuale complessivo di centocinquanta ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi. Tale periodo viene detratto dai periodi previsti per la normale attivita' d'impiego. secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza. Nel caso di mancata frequenza dei corsi, il periodo di licenza straordinaria gia' fruito potra' essere detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso ovvero dell'anno successivo. 4. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata o in rafferma, il periodo di inidoneita' al servizio, anche qualora non dipenda da causa di servizio, e' computato quale licenza straordinaria di convalescenza con i seguenti limiti: a) fino ad un massimo di quattro mesi per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a un anno; b) fino ad un massimo di un anno per un periodo di ferma o rafferma di durata inferiore o pari a tre anni; c) fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma o rafferma superiore a tre anni. In ogni caso la licenza straordinaria non puo' superare complessivamente i due anni a quinquennio. Nota all'art. 14: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n. 222, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 13, comma 1: "1. Per il persona le di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.".

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