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Decreto legislativo 215/2001

Art. 13 — Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/13parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 13. Licenze e permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma 1. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con meno di un anno di servizio: a) si applica, in materia di licenze, la normativa vigente per il personale militare in servizio di leva obbligatorio, tenendo conto della maggiore durata del servizio. ad eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo; b) la licenza speciale e' concessa limitatamente alla fattispecie prevista dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382; c) possono essere concessi, soddisfatte le esigenze di servizio e qualora non risultino procedimenti disciplinari in corso, permessi speciali con decorrenza dall'inizio della libera uscita dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente una festivita'. 2. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre un anno e meno di tre anni di servizio, con esclusione del personale che frequenta corsi di formazione, al quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai relativi ordinamenti: a) e' concesso annualmente un periodo di licenza ordinaria retribuito pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresi' attribuite quattro gioviate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'; b) in caso di servizio all'estero o presso organismi internazionali, con sede in Italia o all'estero, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dei predetti organismi; c) in caso di servizio presso enti e reparti ove l'orario settimanale di lavoro e' distribuito su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui alla lettera a) sono ridotti di quattro giorni lavorativi; d) nell'anno di Maturazione del diritto di cui alla lettera a) o di cessazione dal servizio, la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti. gli effetti come mese intero. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non rendano possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria e' fruita entro il primo semestre dell'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il personale fruisce della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza; e) il diritto alla licenza ordinaria non e' pregiudicato in caso di assenza per infermita', anche se tale assenza si protrae per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a tre giorni, adeguatamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione; f) in caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di' servizio, al personale richiamato comete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' il trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta; g) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 3. Al personale volontario di truppa in ferma prefissata con oltre tre anni di servizio o in rafferma. con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione. per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti: a) e' concesso, in ogni anno di servizio, un periodo di. licenza ordinaria retribuito pari a trenta giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1977, n. 937. Durante i predetti periodi, al personale spetta la normale retribuzione, escluse le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita': b) si applicano le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2. Nota all'art. 13: - La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203; si riporta il testo dell'art. 6: "Art. 6. - Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5 e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative. I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attivita' politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale. Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a cio' necessario.". - La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante "Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti pubblici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355; si riporta il testo degli articoli 1 e 2: "Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.". "Art. 2. - Le giornate di cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, e' responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalita' dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessita' dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'art. 1, dovra' darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovra' essere effettuata entro il 31 gennaio. L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilita' personale dei funzionari che l'hanno disposta.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 2: "1. La disciplina dell'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.".

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