Decreto legislativo 215/2001
Art. 12 — Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma
Art. 12. (Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma) 1. A decorrere dal 1o gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilita' d: concedere. al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali. 2. I volontari di cui al comma 1 sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unita' dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale, 3. Ai volontari di cui al comma 1 e' corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve. 4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili. le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente. 5. Ai volontari di cui al comma 1 che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilita'. attestata dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente 6. A decorrere dal 1o gennaio 2006. l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'articolo 16, comma I. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalita' di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni. 7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505. 8. 1 volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio. Nota all'art. 12: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, recante "Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27; si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11: "Art. 6 (Festivita). - 1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale. 2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.". "Art. 7 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Alloggiamento e pernottamenti). - 1. Tutti i militari hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. 2. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'art. 49. 3. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo in relazione alla situazione abitativa locale, puo' autorizzare: a) gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da piu' di dieci mesi ad alloggiare in localita' diversa da quella di servizio; b) i volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio nonche' i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi, con la famiglia abitante nella localita' sede di servizio, a pernottare presso la stessa. 4. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia. ." "Art. 8 (Libera uscita). - 1. Il comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e' sostituito dai seguenti: "1. I volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, i graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi ed i graduati e militari in servizio di leva fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato. 1-bis. Quanto previsto al comma 1, si applica altresi' al rimanente personale volontario in ferma breve o di leva vincolato a ferme speciali che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale. 1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, fatte salve improrogabili esigenze di servizio e procedimenti disciplinari in corso, possono, qualora il militare ne faccia richiesta, essere concessi permessi speciali notturni'.". "Art. 9 (Modalita' di impiego). - 1. Le modalita' di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio, nonche' dei graduati e militari semplici vincolati a ferme speciali da meno di dieci mesi sono equiparate a quelle previste per il personale in ferma di leva obbligatoria. 2. Fatte salve le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio dei reparti, l'impiego del personale volontario in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio ha una durata complessivamente pari a quella dei volontari in servizio permanente. 3. L'attivita' giornaliera comprende i periodi di lavoro effettivamente svolti escludendo dal computo le attivita' dedicate all'espletamento di esigenze di carattere personale, ancorche' disciplinate dall'orario di servizio. 4. I servizi di guardia dovranno essere disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Le modalita' di fruizione di detti turni di riposo sono disciplinate da apposita normativa di Forza armata. 5. Ove necessiti impiegare volontari in ferma breve per durate superiori rispetto alla prevista attivita' di impiego, le eventuali eccedenze daranno luogo ad adeguati turni di riposo/recupero psicofisico, disciplinati da apposita normativa di Forza armata.". "Art. 10 (Trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite/lesioni in servizio e per causa di servizio). - 1. I volontari di cui all'art. 1 che subiscano in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni tali da provocare una permanente inidoneita' psico-fisica agli incarichi specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, possono, a domanda, purche' idonei al servizio militare incondizionato, permanere in servizio fino al termine della ferma contratta, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. Il personale indicato al comma 1, a cui e' stata accolta la domanda di permanenza in servizio, puo' partecipare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai concorsi per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente per essere impiegato in incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' adeguate al profilo psico-fisico posseduto. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 396, sempreche' ne sussistano le condizioni, anche se nei loro confronti e' gia' stato emesso un provvedimento di proscioglimento d'autorita' dalla ferma contratta ai sensi del predetto art. 9, n. 2), lettera a), della legge 10 maggio 1983, n. 212.". "Art. 11 (Licenza straordinaria di convalescenza). - 1. I volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio sono collocati in licenza straordinaria di convalescenza. 2. La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell'intero periodo di ferma non puo' superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza e' elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non puo' superare complessivamente i due anni a quinquennio. 3. Il personale di cui al comma 1, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, puo' fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso. 4. Ai volontari in ferma breve con oltre dieci mesi di servizio, durante la licenza straordinaria di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio, compete il trattamento economico per intero per i primi sei mesi e ridotto alla meta' per i successivi tre mesi. 5. Il tempo trascorso in licenza di convalescenza non comporta alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della paga. 6. Al volontario di truppa in ferma breve in licenza straordinaria di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economica goduto dal pari grado in attivita' di servizio. Agli effetti previdenziali, il tempo trascorso dal militare in licenza straordinaria di convalescenza per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1o gennaio 1998. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 12.
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