Decreto legislativo 239/2001
Art. 27 — Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo
Art. 27. Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, se in detto Stato l'impresa di riassicurazione e' soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilita' comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE, nonche' all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di cui si calcola la situazione di solvibilita' corretta puo' tenere conto del requisito minimo di solvibilita' e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo. 2. Se nello Stato terzo soltanto le imprese di assicurazione sono soggette agli obblighi di cui al comma 1, il requisito di solvibilita' teorico relativo all'impresa di riassicurazione controllata o partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico sono calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata avente sede legale in detto Stato terzo. 3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione dovra' fornire evidenza della comparabilita' di cui ai commi precedenti indicando altresi' i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilita' e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. 4. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24. Nota all'art. 27: - Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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