Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 239/2001Art. 26
Decreto legislativo 239/2001

Art. 26 — Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo

ELI /it/decreto-legislativo/2001/04/17/239/art/26parte di Decreto legislativo 239/2001
Art. 26. Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo 1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, quest'ultima e' considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o agli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. 2. Se in uno Stato terzo le imprese di assicurazione sono soggette ad un regime di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e a un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilita' comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE o 79/267/CEE, nonche' di soddisfare tale requisito mediante elementi, che per natura e criteri di valutazione, siano comparabili con quelli previsti dalle citate direttive, l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anziche' applicare le disposizioni sul margine di solvibilita' richiamate nel comma 1, puo' applicare le disposizioni vigenti nello Stato terzo, purche' sia fornita evidenza della comparabilita' in conformita' a quanto previsto dal comma 3. 3. In allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta, l'impresa di assicurazione deve fornire evidenza della comparabilita' di cui al comma 2, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilita' e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Note all'art. 26: - Per quanto riguarda gli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 175 del 1995, vedi le note all'arti. 24. - Per quanto riguarda gli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo n. 174 del 1995, vedi le note all'arti. 24. - Per quanto riguarda le direttive numeri 73/239/CEE e 79/267/CEE, vedi le note all'art. 1.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 239/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.