Decreto legislativo 239/2001
Art. 28 — Indisponibilita' di informazioni da altri Stati
Art. 28. Indisponibilita' di informazioni da altri Stati 1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della situazione di solvibilita' corretta relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore contabile di dette imprese viene dedotto dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilita' corretta. In tal caso nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione e' accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilita' corretta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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