Decreto legislativo 490/1997
Art. 39
Articolo 39 (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di servizio. 2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio. 3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3 bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio. 4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3 bis dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio. 5. Le rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative. 6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della predetta legge n. 404 del 1990 non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita' degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate. 7. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio. 8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, a parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio. 9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. Nota all'art. 39, comma 1: - Il testo dell'art. 12, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente: "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n. 302, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto del comma 1, dell'art. 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente. 3. Il grado vertice per i predetti ruoli e', fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'art. 32, cornma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224. 4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, 20 settembre 1980, n. 574, 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il comma 2 dell'art. 3; della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente: ''2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza''". Nota all'art. 39, commi 3 e 4: - Il testo del comma 3-bis dell'art. 32, della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente: "Norme per il recclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza" aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre l990, n. 302, e' il seguente: "3-bis. La promozione al grado superiore deli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene, se piu' favorevole e se idonei, a partire dal l gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianita' di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni". Note all'art. 39, comma 6: - Il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' il seguente: "4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo ed alla specialita' corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo art. 37 della presente legge ed agli articoli, 24, 25 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianita' di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento". Il testo dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' il seguente: "Art. 11. - 1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta gia' conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto art. 24, comma 4, ha assunto l'anzianita' piu' favorevole. La predetta riduzione non puo' comunque essere superiore a due anni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1) la modifica dell'art. 39, comma 5; (con l'art. 19, comma 2) la modifica dell'art. 39, comma 8; (con l'art. 19, comma 3) l'introduzione del comma 9-bis all'art. 39.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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