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Decreto legislativo 490/1997

Art. 40

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/40parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 40 (Giudizi di avanzamento. Commissioni di controllo.) 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneita' di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase e' caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 25, comma 2, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato dall'articolo 10, comma 5, del presente decreto. 2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei. 3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. 4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, gli ufficiali gia' promossi, in relazione ai quali e' stata riconosciuta l'illegittimita' della mancata iscrizione in quadro degli ufficiali vincitori di ricorso, vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. 5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 19 e 20. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare. 7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della provincia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente. 8. E' istituita una Commissione di controllo dell'operato delle commissioni di avanzamento competente a verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 9. La Commissione e' costituita da cinque membri nominati con decreto del Ministro della Difesa, di cui quattro scelti tra Magistrati amministrativi, contabili ed Avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria, con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i casi di astensione di cui al presente comma, con la presenza di tutti i suoi componenti, ai quali e' corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare e' determinato con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica; agli oneri connessi all'applicazione della presente disposizione, si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della Difesa. 10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di avanzamento annullati, puo' convocare la Commissione di cui al comma 8 affinche' accerti: a) la regolarita' delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi espressi sulla base delle risultanze della documentazione caratteristica del personale valutato; b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio, delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di avanzamento rispetto alle decisioni di accoglimento dei ricorsi. 11. La Commissione di cui al comma 8 e' attivata anche in caso di promozione di ufficiali definitivamente condannati per delitto non colposo. La stessa Commissione riferisce al Ministro della Difesa in ordine agli accertamenti svolti entro sessanta giorni dall'incarico, anche al fine della successiva individuazione ed adozione di idonei provvedimenti correttivi. 12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Per il Corpo della Guardia di Finanza e' istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della Difesa sono riferite al Ministro delle Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di Finanza. Nota all'art. 40, comma 1: - I testi degli articoli 25, comma 1, 25, comma 2 e 26 della legge n. 1137/1995 sono riportati in nota all'art. 16, comma 1. Nota all'art. 40, comma 4: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 804/1973 e' riportato nella nota all'art. 23, comma 2.

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