Decreto legislativo 490/1997
Art. 38
Articolo 38 (Ufficiali dei ruoli tecnici) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito, il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche' il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. 2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto vi permangono ad esaurimento. 3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di maggiore ha luogo ad anzianita'. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianita' di grado da tenente e sette anni di anzianita' di grado da capitano. 4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento a scelta e le relative aliquote di valutazione, sono formate per gli ufficiali di cui al comma 1 aliquote suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianita' ai gradi di capitano e di maggiore che comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali inclusi nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro di avanzamento a scelta. 5. A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi le anzianita' di grado di cui al comma 3. 6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maggiore anche i capitani con sei anni di anzianita' di grado purche' abbiano maturato 35 anni di servizio militare comunque prestato. 7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive dei ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere le dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente decreto. 8. Finche' non siano raggiunte nei gradi di tenente, di capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali diplomati appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado rispettivamente di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. 9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di due anni per i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per i Maggiori. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 8 non devono aver superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e di maggiore dei ruoli speciali. Nota all'art. 38, comma 1: - Il testo dell'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138 - supplemento ordinario - e' il seguente: "Art. 53. - Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; Altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece e' istituito il ruolo del corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/l, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge". - Il testo dell'art. 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, concernente: "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1991, n. 190, e' il seguente: "Art. 6. - 1. E' istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformita' alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986. 2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio l983, n. 2l2, e' modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1". Nota all'art. 38, comma 7: - Il testo dell'art. 53 della legge n. 212/1983 e' riportato alla nota precedente.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto(con l'art. 18, comma 1) la modifica dell'art. 38, comma 3; (con l'art. 18, comma 2) l'introduzione del comma 8-bis all'art. 38; (con l'art. 18, comma 3) la modifica dell'art. 38, comma 9.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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