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Decreto legislativo 490/1997

Art. 28

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/28parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 28 (Sottotenenti dell'aeronautica) 1. I Sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno di corso. 2. Gli Ufficiali dei ruoli normali debbono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi della Accademia Aeronautica. 3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica il nuovo ordine di anzianita' viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a Sottotenente, elaborato secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'Ufficiale al completamento degli studi previsti nell'ultimo anno di corso. 4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi di salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo, qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 6. Gli ufficiali che non abbiano completato gli studi dell'ultimo anno di corso sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso essi transitano al corso successivo a quello di appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti con il proprio grado e la propria anzianita' con le modalita' indicate dal comma 1, lettera b), ovvero dal comma 2, lettera c), dell'articolo 5, previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento: a) nel ruolo naviganti speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo navigante normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare; b) nel ruolo speciale delle armi, a domanda, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti per quest'ultimo ruolo sempre con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali. c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli normali delle Armi e dei Corpi. 8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, contraendo la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. Il trasferimento si effettua, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento, che stabilisce sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3 l'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianita' iscritti in ruolo. 9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo l'inizio della prima sessione di esami del primo anno accademico, possono essere trasferiti a domanda nei corrispondenti corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso. 10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del congedo in qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora non siano in possesso del brevetto di pilota o di navigatore militare. 11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza. L'avanzamento nel nuovo ruolo non puo' avere decorrenza anteriore alla data di trasferimento. 12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.

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