Decreto legislativo 490/1997
Art. 29
Articolo 29 (Mancato transito o inidoneita') 1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), cessano dal servizio al termine della ferma contratta e sono collocati nella categoria del congedo in qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di appartenenza. 2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 39.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 29, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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