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Decreto legislativo 490/1997

Art. 27

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/27parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 27 (Ufficiali subalterni della Marina - Conseguimento del diploma di laurea) 1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali debbono completare gli studi applicativi e conseguire il diploma di laurea secondo le modalita' ed entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di Forza Armata. 2. Gli ufficiali che non abbiano conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto possono avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere una proroga di durata non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame, da parte di una apposita commissione nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa. Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 3. Gli ufficiali che conseguano il diploma di laurea con ritardo per motivi di servizio o per motivi di salute riconosciuti con determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, gli ufficiali, che non conseguano la laurea nel periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'articolo 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianitaassoluta. 5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il giorno precedente il compimento del 4 anno di permanenza nel grado, in base all'attitudine professionale ed al rendimento in servizio valutati per ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono stabilite le modalita' della predetta valutazione.

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