Decreto legislativo 490/1997
Art. 26
Articolo 26 (Ufficiali subalterni della Marina) 1. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'ordine di anzianita' degli ufficiali subalterni dei corsi normali della Marina e' determinato secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza Armata. 2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie. 3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che non abbiano completato gli studi per uno degli anni del ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno successivo purche' non ne abbiano gia' ripetuto uno negli anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 5. Fermo restando quando previsto dall'articolo 65, comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano completato gli studi prescritti per uno degli anni del ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4, possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi con le modalita' indicate dal comma 1, lettera b), dell'articolo 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini giuridici, alla data di acquisizione del grado di aspirante.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 12, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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