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Decreto legislativo 490/1997

Art. 22

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/22parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 22 (Vacanze organiche) 1. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso. 3. gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1 luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.

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