Decreto legislativo 490/1997
Art. 23
Articolo 23 (Promozioni annuali) 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. 2. Le promozioni sono conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. Nota all'art. 23, comma 2: - Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente: "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1980, n. 262, e' il seguente: "Le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al presente articolo saranno assorbite con le vacanze che si avranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 7 della legge 10 dicembre l973, n. 804, concernente: "Norme per l'attuazione dell'art. l6-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970. n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di Polizia di Stato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1973, n. 329, e' il seguente: "Art. 7. - Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo e secondo il seguente ordine: ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo; ufficiali promossi nella posizione di "a disposizione"; ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'art. 8 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato art. 8. Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennita' di cui, agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo art. 17 della presente legge, fara' carico al Ministero del tesoro".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 23; (con l'art. 11, comma 2) la modifica dell'art. 23, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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