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Decreto legislativo 490/1997

Art. 21

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/21parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 21 (Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione) 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dagli articoli 19 e 20; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione, compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 2. 2. I Tenenti Colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei Tenenti Colonnelli, inclusi nella terza aliquota. 3. I Capitani dei ruoli normali e speciali, gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'. 4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono valutati l'anno successivo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno dell'ultima valutazione. 5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno dell'ultima valutazione. 6. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 19, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

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