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Decreto legislativo 490/1997

Art. 20

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/20parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 20 (Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina) 1. Per gli ufficiali della Marina Militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale. 2. Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da leggi. E' altresi' valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina Militare in armamento o in riserva.

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