Decreto legislativo 173/1997
Art. 82 — Bilancio e relativa presentazione
Art. 82. Bilancio e relativa presentazione 1. Il bilancio compilato in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, i documenti di cui all'articolo 12, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), nonche' il bilancio consolidato e le annesse relazioni, qualora l'impresa sia assoggettata al relativo obbligo, devono essere presentati all'ISVAP nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 82.
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