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Decreto legislativo 173/1997

Art. 81 — Disposizioni transitorie

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/81parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 81. Disposizioni transitorie 1. Fino al bilancio dell'esercizio 2000 e' consentito alle imprese di procedere nella valutazione della riserva sinistri del ramo 10 del punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, limitatamente alle generazioni 1997 e precedenti, ad una deduzione o sconto esplicito per tener conto dei proventi degli investimenti. Tale deduzione o sconto puo' essere effettuato solo alle condizioni seguenti: a) la deduzione o sconto e' fatto su base prudenziale, l'ISVAP deve essere previamente informato di ogni cambiamento dei parametri di calcolo adottati; b) il calcolo del costo ultimo totale deve essere quello definito dall'articolo 33, comma 2, del presente decreto; c) l'impresa deve disporre di dati sufficienti, desunti dalla propria esperienza storica, per stabilire un modello affidabile di cadenza dei prevedibili pagamenti futuri dei sinistri. L'orizzonte temporale di tale modello di cadenza in ogni caso non potra' essere superiore a sei anni, in dipendenza dell'anzianita' delle singole generazioni; d) il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione non deve superare una stima prudente del tasso di rendimento degli investimenti posti a copertura delle riserve tecniche durante il periodo necessario al pagamento dei sinistri. Il tasso di interesse non puo' essere superiore all'80% di quello derivante dal rapporto tra i proventi degli investimenti dei rami danni di cui al punto III.3, lettere a) e b), del conto economico, al netto degli oneri patrimoniali e finanziari di cui al punto III.5, lettera a), e la semisomma degli investimenti iscritti nella classe C dell'attivo patrimoniale alla fine dell'esercizio precedente e alla fine dell'esercizio di bilancio. Il tasso di interesse utilizzato non puo' inoltre essere superiore al tasso medio di rendimento degli investimenti registrato negli ultimi cinque anni assunto nel limite dell'80%. Quando l'impresa proceda ad una deduzione o sconto, nella nota integrativa sono indicati l'importo globale della riserva prima della deduzione o sconto, l'ammontare del beneficio finanziario, l'importo della riserva scontata iscritta nel bilancio, i metodi utilizzati, in particolare i tassi presi in considerazione per le valutazioni previste nelle lettere b) e d) ed i criteri adottati per la valutazione del periodo che deve decorrere prima del pagamento dei sinistri. 2. Il rendiconto finanziario contenuto nella nota integrativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato di cui agli articoli 57 e 73 dovra' essere redatto a partire dal terzo esercizio di applicazione del presente decreto. Resta salva la facolta' dell'impresa di allegare al bilancio il medesimo rendiconto anche prima del termine sopraindicato.

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