Decreto legislativo 173/1997
Art. 83 — Sanzioni amministrative
Art. 83. Sanzioni amministrative 1. Alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 82 del presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli e' raddoppiata. Nota all'art. 83. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, vedi note alle premesse. Gli articoli 114 e 115 cosi' recitano: "Art. 114 (Sanzioni per il collocamento di rischi all'estero e per l'esercizio di attivita' assicurative in violazione del testo unico). E' vietata la mediazione per il collocamento di rischi all'estero. Chiunque viola tale divieto e' punito con una sanzione amministrativa pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non inferiore a lire duecentomila per ogni contratto. La stessa sanzione si applica: a) a coloro che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; b) agli intermediari che collocano assicurazioni presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico; c) a coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione dell'ISVAP; d) a coloro ai quali sia stato fatto divieto di operare ai sensi del presente testo unico qualora; cio' nonostante, continuino ad assumere contratti. In casi di recidiva la sanzione amministrativa e' raddoppiata". "Art. 115 (Altre sanzioni). - Gli amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente testo unico e del regolamento sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite nei singoli casi dal regolamento, in misura non inferiore a lire trentamila e non superiore a lire trecentomila per ciascuna inosservanza".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 83.
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