Decreto legislativo 173/1997
Art. 71 — Partecipazioni non consolidate
Art. 71. Partecipazioni non consolidate 1. Le partecipazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 63 sono valutate con il criterio indicato nell'articolo 16, comma 5, del presente decreto. Tuttavia, la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, e' iscritta nella voce del conto economico consolidato III.3.a)aa) "quote di risultato d'esercizio su partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto". 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle partecipazioni in imprese collegate. 3. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'articolo 65, i commi 1 e 2 del presente articolo possono non essere applicati. Di cio' l'impresa indica il motivo nella nota integrativa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 71.
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