Decreto legislativo 173/1997
Art. 70 — Consolidamento proporzionale
Art. 70. Consolidamento proporzionale 1. Oltre alle imprese indicate all'articolo 63, possono essere incluse nel bilancio consolidato anche quelle sulle quali un'impresa, inclusa nel consolidamento, abbia il controllo congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purche' la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'articolo 2359, comma 3, del codice civile. 2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta. Nota all'art. 70: - Per l'art. 2359, comma 3, del codice civile, vedi note all'art. 4.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 70.
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