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Decreto legislativo 173/1997

Art. 69 — Consolidamento delle partecipazioni

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/69parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 69. Consolidamento delle partecipazioni 1. L'eliminazione prescritta dall'articolo 68, comma 2, lettera a), e' attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione della partecipazione o, se all'acquisizione si e' proceduto in piu' riprese, alla data in cui l'impresa e' divenuta controllata. 2. Se l'eliminazione determina unadifferenza, questa e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. 3. La differenza che residua dopo l'applicazione del comma 2, se negativa, e' iscritta alla voce del patrimonio netto consolidato A.I.3 "riserva di consolidamento" ovvero, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, e' registrata alla voce del passivo E.3 "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". Se la differenza che residua e' positiva, e' iscritta alla voce dell'attivo B.5 "differenza da consolidamento" ed e' ammortizzata secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 12, del presente decreto o e' portata esplicitamente in detrazione dalla "riserva di consolidamento" fino a concorrenza della stessa. 4. Le voci indicate nel comma 3, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

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