Decreto legislativo 173/1997
Art. 68 — Principi di consolidamento
Art. 68. Principi di consolidamento 1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo e quelli delle garanzie, impegni e altri conti d'ordine nonche' i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. 2. Sono invece eliminati: a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste; b) i crediti, i debiti, le garanzie, gli impegni e altri conti d'ordine tra le imprese incluse nel consolidamento; c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime; d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio. 3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati ovvero se hanno conferito diritti agli assicurati. 4. Ai fini della eliminazione prevista nel comma 2, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della societa' che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Tale importo e' iscritto nello stato patrimoniale consolidato alla voce dell'attivo F.III "azioni o quote proprie" e a quella del patrimonio netto consolidato A.I.6 "riserva per azioni o quote proprie e della controllante".
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 68.
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