Decreto legislativo 173/1997
Art. 67 — Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati
Art. 67. Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati 1. Lo stato patrimoniale e il conto economico consolidati devono essere redatti in conformita' agli schemi di cui agli allegati IV e V del presente decreto. Il contenuto delle voci e' quello prescritto per il bilancio d'esercizio, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti. 2. La voce del patrimonio netto consolidato A.II.1 "capitale e riserve di terzi" accoglie l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi. 3. La voce del patrimonio netto consolidato A.II.2 "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi" accoglie la parte del risultato economico corrispondente a partecipazioni di terzi. 4. I proventi e gli oneri degli investimenti sono indicati nel conto non tecnico anche quando detti proventi ed oneri sono connessi con l'attivita' di assicurazione dei rami vita, assegnandosi una quota degli utili degli investimenti al conto tecnico dei rami vita. 5. I criteri per la determinazione della quota di cui al comma 4 sono fissati con procedimento dell'ISVAP.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 67.
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