Decreto legislativo 173/1997
Art. 66 — Data di riferimento del bilancio consolidato
Art. 66. Data di riferimento del bilancio consolidato 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione; nel caso quest'ultima sia un'impresa di cui all'articolo 58, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate. 2. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel consolidamento e' anteriore di oltre sei mesi alla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa e' inclusa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato. 3. Nel caso in cui sia utilizzato per il consolidamento un bilancio d'esercizio riferito ad una data di chiusura diversa da quella del bilancio consolidato, devono essere eseguite le rettifiche necessarie ai fini indicati all'articolo 65, comma 2, per tener conto delle operazioni o fatti significativi che siano accaduti tra la data di chiusura del bilancio d'esercizio e quella di chiusura del bilancio consolidato. Nella nota integrativa sono indicate le date di riferimento dei bilanci utilizzati e le eventuali rettifiche eseguite.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 66.
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