Decreto legislativo 173/1997
Art. 65 — Criteri di redazione
Art. 65. Criteri di redazione 1. Il bilancio consolidato e' redatto dagli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui agli articoli 58 e 60, secondo le disposizioni del presente decreto. Esso e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese del gruppo. 3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione del presente decreto risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa e' motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 5. Le modalita' di redazione del bilancio consolidato e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Nella nota integrativa e' motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 65.
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