Decreto legislativo 173/1997
Art. 72 — Criteri di valutazione
Art. 72. Criteri di valutazione 1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purche' ammessi dal presente decreto. 2. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nell'articolo 65, comma 2, la difformita' sia irrilevante o, in casi eccezionali, consenta una migliore rappresentazione. Tali deroghe sono indicate nella nota integrativa e debitamente motivate. 3. Le disposizioni del comma 2, non sono applicabili agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese incluse nel consolidamento e' basata sull'applicazione di disposizioni dello Stato estero di appartenenza specifiche al campo assicurativo, ne' agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore hanno un'incidenza sui diritti degli assicurati o ne sono la base. Se e' applicata tale deroga, ne va fatta menzione nella nota integrativa. 4. L'eventuale differenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere gia' pagato o da pagare e' ricompresa nel bilancio consolidato stesso, se e' probabile che tale differenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese consolidate. 5. Gli elementi dell'attivo che nel bilancio d'esercizio delle imprese incluse nel consolidamento hanno formato oggetto di rettifiche di valore esclusivamente in applicazione di norme tributarie possono essere iscritti nel bilancio consolidato secondo il medesimo importo. In tal caso il valore di questi elementi prima delle rettifiche e' indicato nella nota integrativa. Nella nota integrativa sono anche indicati gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 72.
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