Decreto legislativo 173/1997
Art. 61 — Esonero dall'obbligo di redazione
Art. 61. Esonero dall'obbligo di redazione 1. L'articolo 58 non si applica alle imprese di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente decreto ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese della Unione Europea. 2. L'esonero previsto dal comma 1 e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa; b) che la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale; c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente decreto siano incluse nel bilancio consolidato della controllante; d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno stato membro dell'Unione Europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alla Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991. 3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata. Nota all'art. 61: - Per la direttiva 91/674/CEE, vedi note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 61.
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