Decreto legislativo 173/1997
Art. 60 — Direzione unitaria
Art. 60. Direzione unitaria 1. L'obbligo di cui all'articolo 58 sussiste anche nel caso in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione soggette alle disposizioni del presente decreto ovvero imprese di cui all'articolo 58, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 59, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione. 2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto; b) un'impresa o un ente costituito in un altro paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'articolo 61 del presente decreto; c) una persona fisica. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo. 4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui all'articolo 58 del presente decreto che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3 quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in borsa; b) la redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 58 non e' richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. 5. In caso di esonero dall'obbligo di cui all'articolo 58 ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa esonerata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata. 6. Restano salve le disposizioni relative alle societa' che abbiano emesso titoli quotati in borsa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 60.
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