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Decreto legislativo 173/1997

Art. 62 — Vigilanza sul gruppo

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/62parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 62. Vigilanza sul gruppo 1. L'ISVAP individua con provvedimento di carattere generale i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui agli articoli 58 e 60 del presente decreto, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato. 2. I poteri di verifica attribuiti all'ISVAP dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, si estendono al bilancio consolidato di cui al presente decreto. Nota all'art. 62: - Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi note alle premesse. L'art. 8 cosi' recita: "Art. 8 (Verifica del bilancio consolidato). - 1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP puo' richiedere dati, notizie ed informazioni alle societa' ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorita', l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima".

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