Decreto legislativo 173/1997
Art. 23 — Depositi presso imprese cedenti
Art. 23. Depositi presso imprese cedenti 1. Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta rischi in riassicurazione, la voce C.IV dell'attivo comprende i depositi in contanti costituiti presso le imprese cedenti o presso terzi, in relazione ai rischi assunti, a seguito di trattenuta effettuata dalle cedenti stesse. 2. Non e' consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonche' tra questi e crediti e debiti di conto corrente, neppure nei riguardi del medesimo contraente. 3. I titoli costituiti in deposito presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprieta' dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima. Il corrispondente importo figura altresi' tra i conti d'ordine.
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