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Decreto legislativo 173/1997

Art. 24 — Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gesti…

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/24parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 24. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione 1. Sono riportati nella classe D.I dell'attivo gli investimenti relativi a riserve tecniche afferenti i contratti aventi le caratteristiche indicate all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. Nella nota integrativa e' riportata la composizione dell'attivo patrimoniale relativamente alla globalita' dei contratti in essere e per ciascuna tipologia di prodotto, nonche' il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui all'articolo 16 del presente decreto per ciascuna tipologia di investimento. 2. In relazione a contratti assicurativi dotati di peculiari meccanismi di calcolo del rendimento da attribuire agli assicurati, relativi a prodotti gia' diffusi dalle imprese all'epoca di pubblicazione del presente decreto, e' data facolta' all'ISVAP di autorizzare specifiche soluzioni contabili. Detta autorizzazione puo' riguardare anche contratti relativi ai medesimi prodotti che verranno emessi entro un periodo massimo di due anni dalla predetta data. 3. Sono riportati nella classe D.II dell'attivo gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione. Nella nota integrativa sono fornite le informazioni di dettaglio di cui all'articolo 2 del presente decreto. Note all'art. 24: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse. - I commi 1 e 2, dell'art. 30, come sostituiti, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' recitano: "Art. 30 (Disciplina particolare delle riserve tecniche relative ad alcuni tipi di contratto). - 1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'OICVM, oppure da quelle del fondo interno, se questo e' suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso. 2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilita' che corrispondano il piu' possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare".

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