Decreto legislativo 173/1997
Art. 22 — Altri investimenti finanziari
Art. 22. Altri investimenti finanziari 1. Le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso sono comprese nella voce C.III.3 purche' non rientrino nella voce C.II.2. Sono assimilati alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso di interesse variabile indicizzati in base ad un parametro determinato. 2. Nella voce C.III.5 "quote in investimenti comuni" sono ricomprese le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da piu' imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese o ad uno di tali fondi. 3. I prestiti garantiti da fidejussione, assicurativa o bancaria, o da altra garanzia personale ed i prestiti concessi agli assicurati, diversi da quelli su polizze, sono ricompresi nella voce C.III.4. c) "altri prestiti". In nota integrativa e' fornito il relativo dettaglio, se di importo significativo. 4. Gli importi il cui prelevamento e' soggetto a vincoli di tempo sono ricompresi nella voce C.III.6, "depositi presso enti creditizi"; in nota integrativa e' fornita l'indicazione separata di tali depositi secondo la durata del vincolo. Gli importi il cui prelevamento non e' soggetto a vincoli temporali sono iscritti nella voce F.II.1 "depositi bancari e c/c postali" dell'attivo, anche se producono interessi. 5. Nella voce C.III.7 "investimenti finanziari diversi" sono inclusi gli investimenti non ricompresi nella classe C.III, voci da 1 a 6. Detti investimenti sono illustrati nella nota integrativa.
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