Decreto legislativo 173/1997
Art. 19 — Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti
Art. 19. Valore corrente degli investimenti trattati in mercati non regolamentati e degli altri investimenti 1. Per valore corrente degli investimenti diversi da quelli di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto, salvo il caso in cui si applichi il metodo del patrimonio netto, si intende la valutazione effettuata sulla base di una stima prudente del loro probabile valore di realizzo, tenendo conto, per gli investimenti trattati in mercati non regolamentati, anche dei relativi prezzi di negoziazione. 2. Per gli investimenti di cui alla classe D "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" trattati in mercati non regolamentati, per valore corrente si intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati l'ultimo giorno di transazione dell'esercizio, ove previsto espressamente nelle condizioni contrattuali. 3. Nella nota integrativa sono indicati i criteri di valutazione seguiti.
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