Decreto legislativo 173/1997
Art. 18 — Valore corrente dei terreni e fabbricati
Art. 18. Valore corrente dei terreni e fabbricati 1. Per valore corrente dei terreni e fabbricati si intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione. Per valore di mercato si intende il prezzo al quale potrebbero essere venduti, con un contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza e presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano una vendita regolare e che sia disponibile un periodo congruo per negoziare la vendita, tenuto conto della natura del bene. 2. Il valore di mercato e' determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo modalita' e metodi che saranno stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento. 3. Qualora il valore di un terreno o di un fabbricato, determinato secondo i metodi di cui al comma 2 sia diminuito, deve effettuarsi la relativa variazione. Il valore inferiore cosi' risultante non deve essere aumentato negli esercizi successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore effettuata secondo quanto stabilito al comma 2. 4. Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera quale valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione. 5. Nella nota integrativa sono indicati i metodi seguiti per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati e l'esercizio di valutazione.
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