Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 173/1997Art. 20
Decreto legislativo 173/1997

Art. 20 — Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopport…

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/20parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 20. Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione" 1. Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe C alla classe D dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente e' superiore al valore contabile: a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente; b) di plusvalore per la parte residua. 2. Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa ne' e' compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilita'. Il predetto plusvalore dovra' essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati. 3. Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti e' inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze. 4. In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3. 5. Non e' consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 173/1997 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.