Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 198/1995Art. 7
Decreto legislativo 198/1995

Art. 7 — Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/7parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 7. Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri 1. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina di carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere, al temine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' da questi delegata. 2. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alla altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. 3. Gli arruolati volontari di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorita' da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma. 4. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 198/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.