Decreto legislativo 198/1995
Art. 6 — Bando di arruolamento
Art. 6. Bando di arruolamento 1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'arruolamento, le prove di selezione e concorsuali, le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, la durata dei corsi, il numero complessivo e le riserve di posti, anche ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, l'individuazione e la valutazione dei titoli preferenziali, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'intero art. 33 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574: "Art. 33. - Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti d'istituto, una aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi ed uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio. Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1. Il Ministero dell'interno seguira' la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle Forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento".
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 6.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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