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Decreto legislativo 198/1995

Art. 5 — Requisiti per l'arruolamento

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/5parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 5. Requisiti per l'arruolamento 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4 debbono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' adempiuto agli obblighi di leva; c) idoneita' psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e reclutamento carabinieri il cui giudizio e' definitivo; d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) stato civile di celibe o vedovo o se coniugato abbia compiuto ventisei anni di eta'; f) idoneita' fisica e statura non inferiore a mt 1,65; g) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici; h) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili in sede di visita di leva; i) non essere stati condannati per delitto non colposo; l) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione ovvero non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte. Note all'art. 5: - Si trascrive l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53: "Art. 26. - Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria" (vedasi al riguardo la sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 - Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 15 - 1a serie speciale, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' dell'art. 26 della legge 53/89 - n.d.r.). - L'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 cosi' recita: "Art. 16. - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". - L'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (come sostituito dall'art. 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958) cosi' recita: "L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato".

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