Decreto legislativo 198/1995
Art. 4 — Reclutamento dei carabinieri
Art. 4. Reclutamento dei carabinieri 1. Sono consentiti: a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze Armate nonche' nelle Forze di Polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di eta' e' elevato a 28 anni per i giovani che hanno gia' adempiuto agli obblighi di leva; b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio. 2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche. Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 4, ocmma 1, lettera a); (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 4, comma 2.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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