Decreto legislativo 198/1995
Art. 8 — Riammissione in servizio
Art. 8. Riammissione in servizio 1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge: a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di eta', che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5; b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5. 2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri. 3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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