Decreto legislativo 198/1995
Art. 24 — Nomina a maresciallo
Art. 24. Nomina a maresciallo 1. Agli effetti della nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali seguono in graduatoria l'ordine determinato dal punto di classificazione finale riportato da ciascuno di essi, in conformita' delle disposizioni contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 11, comma 13. 2. Le nomine al grado di maresciallo dei provenienti dal corso semestrale hanno luogo dopo quelle del corso biennale che si conclude nello stesso anno, salvaguardando, in ogni caso, la posizione degli allievi che in ciascun corso risultino idonei nella prima sessione di esami da quelli eventualmente idonei in seconda sessione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1) la modifica dell'art. 24.
Inserisce · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'introduzione dell'art. 24-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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