Decreto legislativo 198/1995
Art. 25 — Impiego in servizio di ordine pubblico
Art. 25. Impiego in servizio di ordine pubblico 1. Il personale frequentatore dei corsi presso gli Istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri puo', eccezionalmente, essere impiegato in servizio di ordine pubblico su autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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