Decreto legislativo 198/1995
Art. 23 — Svolgimento del corso semestrale
Art. 23. Svolgimento del corso semestrale 1. Il corso semestrale per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Conseguono l'idoneita' per la nomina a maresciallo gli allievi che abbiano superato gli esami finali. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 2. Sono dimessi dal corso i frequentatori che: a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto il corso; b) dichiarino di rinunciare al corso; c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi; d) si trovino nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al comma 4. 3. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12. 4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le nome contenute nel Regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1) la modifica dell'art. 23, comma 4.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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