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Decreto legislativo 198/1995

Art. 22 — Svolgimento del corso biennale

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/22parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 22. Svolgimento del corso biennale 1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Sono immessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. Conseguono l'idoneita' per la nomina a marescialli gli allievi che superano gli esami finali al termine del secondo anno di corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita' di prima ovvero di seconda sessione. 2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. 3. I provenienti dai civili, qualora non intendano ripetere il corso ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario nell'ipotesi non abbiano ancora assolto ai loro obblighi di leva, sono prosciolti dalla ferma contratta e restituiti al distretto militare di appartenenza. 4. Sono dimessi dal corso i frequentatori che: a) non superino gli esami dopo aver gia' ripetuto un anno di corso; b) dichiarino di rinunciare al corso; c) siano stati per qualsiasi motivo assunti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi; d) si trovino nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 6. 5. Si osservano le disposizioni dell'art. 11, commi 11 e 12. 6. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento per l'Istituto d'istruzione degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 11, comma 13.

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